Sport come diritto europeo

La pratica sportiva per i suoi contenuti sociali, educativi, formativi è un diritto di tutti i cittadini e un interesse della collettività a cui lo Stato deve rispondere con competenza e puntualità. La Carta Europea dello Sport per Tutti adottata dal Consiglio d'Europa nel 1974, afferma (articolo 1) che chiunque ha il diritto di praticare lo sport, (articolo 2) che lo sport, in quanto fattore importante dello sviluppo umano, deve essere incoraggiato e sostenuto in maniera appropriata con finanziamenti pubblici.

CARTA EUROPEA DELLO SPORT - Rodi 1992
Art. 2 comma I - Definizione di sport: "qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento delal condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli".

TRATTATO DI LISBONA - 17 dicembre 2007 (ratificato in Italia dalla L. 130/2008)
Con la modifica del trattato sull'Unione Europea firmato a Maastricht il 7.2.1992 e il Trattato istitutivo della Comunità Europea firmato a Roma nel 1957 allo sport si intende attribuire una preminente funzione sociale considerandolo, al pari dell'istruzione e della formazione professionale, quale momento ed elemento fondamentale per l'equilibrata crescita psico-fisica di ciascun individuo.

Legge costituzionale

A differenza di altre costituzioni europee, la Costituzione italiana, nel suo testo originario, non si occupa esplicitamente di sport, né per prendere atto del fenomeno sportivo, né per riconoscere l’esistenza di soggetti, pubblici o privati, operanti in tale ambito della società. E' come se il Costituente, pur così attento ai diversi modi di espressione della personalità umana che riconosce e tutela, avesse trascurato lo sport. Tale silenzio è probabilmente da ricondurre alla volontà di evitare il perpetuarsi della strumentalizzazione della pratica sportiva esercitata dallo Stato in epoca fascista.

Tuttavia in forma implicita la Costituzione riconosce pienamente che la cultura e le pratiche sportive costituiscono strumento di promozione umana e sociale e, quindi, è compito della Repubblica, ai sensi dell’art. 3, 2° comma della Cost., favorirne la diffusione. L’art. 32, 1° comma della Cost., statuisce poi che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività ed essa trova la sua espressione in campo sportivo, in primo luogo, nel diritto all’integrità fisica collegato alla scelta di vita che il soggetto ha effettuato. Sembra, quindi, possibile affermare che ciascuna di queste disposizioni costituzionali citate sia applicabile allo sport, inteso come pratica da svolgersi sia come singolo, sia insieme ad altri soggetti. Lo sport come fenomeno e lo sport come organizzazione, rientrano compiutamente nelle generali previsioni degli artt. 2 e 18 della Cost. lI fenomeno sportivo trova considerazione in tali artt. della Cost., sotto un duplice profilo, come “pratica sportiva”, e quindi come esplicazione di un diritto inviolabile dell’uomo, sia a livello individuale che in formazioni caratterizzate da una pluralità di soggetti, come “associazionismo sportivo”, inteso come libera e volontaria associazione di più individui che intendono svolgere, in forma associata, organizzata e tendenzialmente stabile, attività sportiva.

Con la revisione costituzionale, operata dalla legge cost. del 18 ottobre 2001, n. 3, è stato inserito nella Costituzione un importante riferimento allo sport: rilevanti modifiche sono state apportate all’art. 117 della Cost., relativo alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni. La nuova formulazione prevede che “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Cost., nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. Ciò comporta che, nell’indicazione delle materie nelle quali lo Stato ha legislazione esclusiva, il 2° comma dell’art. 117 della Cost., alla lett. g), contempla anche l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ribadendo, in tal modo, la competenza esclusiva dello Stato a legiferare sull’ordinamento e l’organizzazione del CONI, quale ente pubblico nazionale al vertice dello sport italiano. Il 3° comma dell’art. 117 della Costituzione elenca, invece, le materie di legislazione concorrente, per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, tra le quali comprende anche l’ordinamento sportivo e la tutela della salute. La Costituzione ora prevede l’esistenza di una materia, definita “ordinamento sportivo”, attribuendone la relativa disciplina, sia legislativa che regolamentare, a soggetti quali lo Stato e Regioni, riservando al primo il compito di definire i principi fondamentali della materia, alle seconde la concreta definizione della disciplina della materia medesima. La potestà legislativa concorrente delle Regioni deve essere esercitata tenendo presente, da una parte, i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e, dall’altro, i principi fondamentali contenuti nelle leggi statali.

Legge Regionale

Con la legge regionale n.40 del 7 ottobre 2009, "Testo Unico della normativa in materia di Sport", la Regione Liguria ha inteso provvedere alla semplificazione e al riordino della normativa in materia di sport, armonizzando e coordinando le diverse leggi regionali che disciplinano la materia e introducendo nuove disposizioni, più adeguate alle mutate esigenze provenienti dalla cittadinanza e dal mondo dello sport.

Le funzioni delle Province nella Legge Regionale

Le Province sono competenti per la concessione di contributi per:
a) realizzazione, completamento , manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e superamento barriere architettoniche degli impianti sportivi finalizzati allo sport di cittadinanza;
b) gestione di impianti sportivi pubblici da parte di privati;
c) utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte di soggetti privati in orario extrascolastico;
realizzazione di manifestazioni e altre iniziative (convegno, seminari, corsi e pubblicazioni in materia di sport, iniziative aventi la finalità di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale delle società sportive e le discipline della tradizione locale) attinenti il mondo dello sport di interesse provinciale;
attività e dotazione di attrezzature percentri di avviamento allo sport e per centri sportivi scolastici. organizzazione di corsi di avviamento al gioco per studenti;
Emergono importanti elementi di novità rispetto alla precedente normativa (L.R. 6/2002) perchè si parla di funzioni vere e proprie, mentre nella precedente legge si parlava di una delega delle stesse. Di assoluta rilevanza la concessione di contributi per gli impianti destinati allo sport di cittadinanza. Trattasi di spazi che prescindono dal vero e proprio impianto sportivo di tipo agonistico o ricreativo e che non risulatno essere presenti nel censimento regionale.
Le domande di contributo sono presentate alle Province entro il 15 novembre di ogni anno per l'anno successivo.

Contributi per l'impiantistica sportiva

- E' demandata al Programma regionale di promozione sportiva la determinazione degli importi massimi concedibili per i contributi in conto capitale e in conto interessi;
- Sono fissati al 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo i termini per la presentazione delle domande di contributo;
- Sono emanate disposizioni specifiche per gli impianti destinati a ospitare grandi eventi internazionali, con carattere di eccezionalità, che dovessero essere assegnati in Liguria da organismi internazionali;

Interventi per la promozione di attività sportive

I beneficiari dei contributi sono  Comuni, Comunità Montane, Enti Parco, Amministrazioni provinciali, Istituzioni scolastiche e Università, CONI, CIP, Federazioni sportive, Associazioni benemerite del CONI, Enti di promozione sportiva, società sportive dilettantistiche. I termini per la presentazione sono fissati al 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo.

Circolare illustrativa della Regione sulle principali innovazioni apportate dalla L. 40/2009.

Per ulteriori dettagli relativi ai contributi per lo sport  si rimanda al sito web ufficiale della Regione Liguria: www.regione.liguria.it


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